Friday, March 12, 2010

Il comma 1 dell’art. 35 del DPR 633/72 obbliga tutti i titolari di Partita Iva ad esporla nella home page del sito web L’obbligo riguarda non solo i negozi di commercio elettronico, ma qualsiasi sito aziendale.Trovate qui la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate a tal proposito.

Nel caso del commercio elettronico non è però l’unico dato che dobbiamo esporre.L’art. 52 del Codice del Consumo obbliga chiaramente il venditore ad informare l’acquirente della sua identita’ e del suo indirizzo prima di concludere qualsiasi contratto a distanza.Tali informazioni dovranno perciò essere visibili in ogni nostra inserzione.

La mancata esposizione del numero di Partita Iva è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

Oltre ad essere un obbligo è anche trasparenza verso l’acquirente che si sentirà piu’ rassicurato dal poter verificare la nostra identità.

Potete inserire i vostri dati nelle inserzioni Ebay nelle informazioni venditore professionale

Le informazioni si vedranno solo nelle inserzioni nuove e negli oggetti rimessi in vendita automaticamente alla scadenza.Nel tempo massimo di un mese, saranno quindi visibili in tutte le inserzioni.

Se siete una società e quindi soggetti all’obbligo di iscrizione al registro imprese dovete anche pubblicare la sede della società, il numero di iscrizione al Registro Imprese e l’eventuale stato di liquidazione in ogni atto o corrispondenza ai sensi dell‘art. 2250 del Codice Civile.Quindi in ogni fattura, lettera e/o mail.

Se siete una società di capitali ( S.r.l. o S.p.a.) oltre ai dati sopra riportati dovete inserire anche il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio, nonchè lo stato di società con un unico socio.

L’art 42 della legge 88 del 14/7/09 ha variato gli articoli 2250 e 2630 del Codice Civile introducendo nuovi obblighi per le società di capitali.

Le medesime informazioni dovranno essere riportate anche nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico.

Sono previste sanzioni da 206,00 euro a 2065,00 euro per ciascun componente dell’organo di amministrazione per le societa’ che non adempiono alla pubblicazione delle informazioni obbligatorie negli atti, nella corrispendenza e,  per le sole societa’ di capitali,anche in ogni  spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico.

Cerchiamo quindi di riepilogare il tutto:

Titolari di Partita Iva

1) Obbligo di  esporla nella home page del sito aziendale

Titolari di Partita Iva che effettuano il commercio elettronico

1) Obbligo di  esporla nella home page del sito aziendale

2) Obbligo di inserire la ragione sociale, la sede e l’indirizzo in ogni pagina  di vendita

Tutte le società iscritte al registro imprese

1) Obbligo di  esporre la Partita Iva nella home page del sito aziendale

2) Obbligo di inserire la ragione sociale e  la sede in ogni pagina  di vendita

3) Obbligo di inserire la ragione sociale, la sede, il numero di iscrizione al registro imprese e l’eventuale stato di liquidazione in ogni atto ed in ogni corrispondenza.

Società di capitali (S.r.l., S.p.a.)

1) Obbligo di  esporre la Partita Iva nella home page del sito aziendale

2) Obbligo di inserire la ragione sociale della società e la sede in ogni pagina  di vendita

3) Obbligo di inserire la ragione sociale, la sede, il numero di iscrizione al registro imprese e l’eventuale stato di liquidazione in ogni atto ed in ogni corrispondenza.

4) Obbligo di inserire il capitale effettivamente versato risultante dall’ultimo bilancio e lo stato di società con unico socio in ogni atto, in ogni corrispondenza e spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico.

E’ interessante notare che non si parla solo di siti web di proprietà della società’ ma di ogni spazio destinato alla comunicazione..Riguarda quindi anche i Social Network, in particolar modo  le pagine pubbliche di Facebook e/o i gruppi.

Restate sintonizzati.

Alma Sema




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2 Responses to “Obblighi venditore online: esposizione dei dati fiscali e nuovi obblighi per le societa' di capitali”

  1. lindaNo Gravatar scrive:

    ciao,
    grazie dell’articolo ben fatto e chiaro.

    Io vorrei metter su un sito che fornisce ripetizioni online di alcune materie scolastiche.

    Qual’e’ la regolamentazione a proposito? Che procedure vanno rispettate?

    E’ possibile iniziare il sito e vedere se funziona e se c’e’ richiesta prima di regolamentare il tutto senza correre rischi di sanzioni etc?

    Avendo anche degli insegnanti da pagare quali sono gli obblighi fiscali?

    grazie mille in anticipo.
    ciao
    Linda

  2. Alma SemaNo Gravatar scrive:

    Ciao Linda !
    Le normative che vanno rispettate sono riportate nell’articolo,tutto dipende da che tipo di attività hai.
    La legge non ammette “attività in prova”.Nello stesso momento che cominci a vendere qualcosa che non sia una tua cosa privata, sei obbligato ad aprire Partita Iva.
    Tuttavia la legge ha introdotto molti modi “facilitati” per farlo.
    Puoi trovare informazioni sul sito dell’agenzia delle entrate a questo indirizzo:
    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Regimi+agevolati/
    Ti consiglio comunque di rivolgerti ad un commercialista che saprà guidarti e spiegarti anche le normative per l’attività e per il compenso degli insegnanti.E’ un campo talmente vasto che non basterebbero alcune pagine.
    Ti ringrazio per la domanda.

    Alma Sema

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