DIFFAMAZIONE ON LINE: il feedback negativo ed il feedback diffamatorio
Il reato di diffamazione è previsto dall’Art. 595 del Codice Penale e si realizza quando chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui onore e reputazione.
Detto reato è configurabile anche quando la condotta del soggetto agente si attui mediante la rete Internet, sussistendo, in tal caso, anche una circostanza aggravante, parificata per analogia alla diffamazione a mezzo stampa.
Il reato di diffamazione è strettamente connesso ad alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico tra cui quelli sanciti dall’Art. 21 e dall’Art. 2 della Costituzione Italiana, concernente rispettivamente la libertà di manifestazione del pensiero (inclusi diritto di critica e diritto di cronaca) ed i diritti della personalità (tra cui, appunto, l’onore e la reputazione).
Fin tanto che ilfeedback, giusto strumento di valutazione di acquirenti e venditori, risulti essere “solo” negativo nonché corrispondente alla realtà dei fatti accaduti, è ovvio che sia del tutto lecito, anzi utile considerando la ragione per cui è stato ideato daeBay.
Il punto fondamentale è stabilire il limite invalicabile, oltre il quale il feedback si tramuta in diffamatorio. Occorrono diversi elementi, tutti tassativi.
Infatti, affinché qualsiasi giudice possa accertare l’avvenuta realizzazione del reato di diffamazione devono necessariamente essere presenti i seguenti elementi:
- l’offesa alla reputazione della persona (reputazione = stima goduta)
- la persona offesa deve essere determinata o determinabile (da richiami o elementi che riconducano ad essa)
- la comunicazione dell’offesa deve rivolgersi a più persone (gruppo di persone, ambiente sociale, network, forum, blog, conference, mailist, ecc…)
- la volontà del soggetto agente di usare espressioni offensive (insulti, disprezzo, dileggio) e la consapevolezza di offendere (un soggetto privo della capacità di intendere e volere non potrebbe avere detta consapevolezza).
Inoltre, non da ultimo, le opinioni espresse devono corrispondere a fatti non veri, poiché qualora corrispondano alla realtà, possono (anzi nell’ottica di eBay “devono”) essere espresse e diffuse tra gli utenti e rientrano nel tanto temuto feedback negativo.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il confine tra la libertà di pensiero o di critica e la diffamazione è dato dal rispetto della continenza espositiva (un linguaggio educato e non denigratorio rientra nella libertà costituzionalmente garantita), dalla verità del messaggio diffuso (corrispondenza al vero) e dalla pertinenza dell’informazione (il feedback non può certamente riguardare aspetti strettamente personali o familiari dell’utente, non connessi all’attività di compravendita svolta).
A questo punto, vanno analizzate le conseguenze.
Dal reato di diffamazione discendono due tipi di responsabilità, una penale, che espone il soggetto indagato ad una pena tutto sommato irrisoria e ad una sanzione esigua, l’altra civile che si esercita mediante l’azione di risarcimento del danno (Art. 2043 Codice civile), finalizzata ad ottenere un ristoro economico in proporzione al danno subito dall’utente che ha ricevuto il feedback diffamatorio.
In questo caso, si possono configurare due tipologie di danno: un danno patrimoniale, dovuto ai mancati guadagni che hanno fatto seguito al feedback, ed un danno alla persona, altrimenti detto non patrimoniale, che a sua volta può esplicarsi anche in un danno morale e/o esistenziale.
Entrambi i danni vanno provati e l’onere della prova è a carico del soggetto che agisce con l’azione di risarcimento (ai sensi dell’Art. 2697 c.c.), ossia il soggetto presumibilmente diffamato.
E’ bene sottolineare che prima di tutto occorre la certezza del documento informatico incriminato, ovvero la sua veridicità e la sua attendibilità ai fini probatori. Si impone, quindi, la necessità di fornire certezza al contenuto del documento informatico e di dimostrarne la data certa; tale necessità viene soddisfatta attraverso una riproduzione della copia conforme della pagina web, atta a cristallizzare quel preciso contenuto in quel preciso momento. Senza questa certezza e senza la prova del danno non vi sarà alcun risarcimento.
Altro elemento fondamentale è dato dalla procedibilità del reato di diffamazione, infatti esso è punibile solo a querela della persona offesa entro il termine di tre mesi dal momento in cui il soggetto offeso è venuto a conoscenza del fatto (che nei casi di diffamazione on line può avvenire anche diverse ore, giorni o mesi dopo l’evento).
E’ doveroso tenere presente chel’Accordo per gli utenti di eBay, accettato al momento della creazione del proprio profilo ebayer, vincola tutti gli utenti ad attenersi alle regole relative al feedback, pensate per dar vita a relazioni commerciali basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, la cui violazione porta serie conseguenze tra cui la chiusura delle inserzioni, la sospensione dell’account, la perdita dello stato di PowerSeller.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, è opportuno precisare che ogni fattispecie va analizzata nei dettagli, che le soluzioni giuridiche possono variare caso per caso e che spesso piccole sfumature rendono una fattispecie giuridicamente tutelabile a differenza di altre, apparentemente simili.
Per ulteriori delucidazioni agli associati si consiglia si eseguire illog-in per visualizzare la parte sottostante ed approfondire, con alcuni esempi, i casi in cui un feedback può risultare diffamatorio.
Ovviamente ogni feedback è unico e deve essere valutato in base al caso specifico; di seguito alcuni esempi per meglio capire quando ci possiamo considerare diffamati.
1. “Truffatore, non acquistate!!! si frega i soldi e scompare!!!”
Commento: il bene oggetto della compravendita è stato inviato all’acquirente a fronte del prezzo pagato? Se sì, il feedback è presumibilmente diffamatorio, evidenziando sopratutto la volontà di utilizzare espressioni offensive nei confronti del venditore, altrimenti corrisponde alla realtà e, pertanto, il venditore dovrà farsi carico del commento giustamente negativo.
2. “Arrivata merce diversa dalla descrizione.”
Commento: la descrizione della merce deve essere facilmente reperibile nell’account del venditore e, soprattutto, deve corrispondere fedelmente e chiaramente alla merce in vendita; l’obbligo di informazione a carico del professionista impone allo stesso di rendere a conoscenza il consumatore, ossia l’acquirente, circa le caratteristiche del bene oggetto della compravendita, gli elementi essenziali della negoziazione e le modalità di perfezionamento dell’accordo. Il consumatore deve ricevere queste informazioni in tempo utile, prima dell’inoltro dell’ordine che avvia la conclusione di qualsiasi contratto a distanza.
Qualora il venditore possa dimostrare, senza ombra di dubbio, che la descrizione sia stata completa e fedele alla merce venduta ed avvenuta in tempo utile, il feedback è presumibilmente diffamatorio.
3. “Prodotto visibilmente contraffatto, non acquistate.”
Commento: da prendere in considerazione solo se trattasi di un bene avente marchio registrato (es. maglia Lacoste, occhiali RayBan, etc…). Qualora in venditore possa dimostrare l’origine garantita dell’oggetto venduto e l’originalità del marchio, il feedback è presumibilmente diffamatorio.
In questi casi è rilevante anche il prezzo fissato per l’acquisto del bene (se l’acquirente paga 10€ per un paio di occhiali “tipo Rayban”, non può avanzare la pretesa che siano originali!).
4. “Non sono rimasto soddisfatto.”
Commento: un giudizio personale più che lecito, pienamente in linea con le regole sui feedback imposte da eBay. Assolutamente non diffamatorio.
Speriamo di esservi stati utili con questi esempi.
Avv. Marianna Bucci









Ottimo !!!
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